NONA LEGISLATURA
IL DIRITTO DEL POPOLO VENETO ALLA COMPIUTA ATTUAZIONE DELLA PROPRIA AUTODETERMINAZIONE
presentata il 5 ottobre 2012 dal Consigliere Foggiato, Caner, Bond, Finco, Bozza, Furlanetto, Pettenò, Sandri, Baggio, Bassi, Cappon, Cenci, Corazzari, Lazzarini, Possamai, Tosato, Ciambetti, Conte, Finozzi, Manzato e Stival
Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
1) è principio universalmente riconosciuto quello secondo il quale la legittimità di un ordinamento sovrano risiede solo nel “consenso del popolo”;
2) il “Popolo Veneto” è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell’attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà;
3) il “Popolo Veneto” é giuridicamente riconosciuto tale anche dall’attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all’articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”;
4) è nella facoltà del “Popolo Veneto” invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell’atto di adesione del Veneto all’ordinamento statuale italiano del 1866;
5) proprio l’articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l’ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
6) anche l’adesione del Veneto al Regno italiano con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta, caratterizzato, per la verità, da una serie di azioni truffaldine messe in atto dal Regno d’Italia;
7) oggi il Popolo Veneto intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale;
8) l’aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del Popolo Veneto poggia, tra l’altro, su numerose norme dei diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all’autodeterminazione dei popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero;
9) l’autodeterminazione dei popoli è diritto solennemente proclamato e riconosciuto:
- dalla “Carta” dell’ONU all’articolo 1 comma 2 e
all’articolo 55;
- dalla “Risoluzione” n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1980 della
Assemblea Generale ONU;
- dal “Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici” adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato
dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- dalla “Risoluzione” n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970
dell’Assemblea Generale ONU;
- dall’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 parte (VIII) articoli 29-30;
- dalla “Dichiarazione” adottata dalla Conferenza
internazionale di Algeri dei 1 - 4 luglio 1976 - articolo 5;
10) la Corte internazionale di Giustizia ha chiarito che:
10) la Corte internazionale di Giustizia ha chiarito che:
- “il principio del diritto dei popoli all’autodeterminazione,
riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza della
corte, costituisce uno dei principi essenziali dei diritto internazionale
contemporaneo”;
- “uno del principali sviluppi intervenuti nel diritto internazionale
a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo é rappresentato
dall’emergere di un diritto all’autodeterminazione spettante ai
popoli di territori non autonomi o ai popoli sottoposti a dominio
straniero. È perfettamente concepibile che un atto - quale una
dichiarazione di indipendenza - non sia in violazione dei diritto
internazionale senza tuttavia costituire l’esercizio di un diritto
conferito da tale ordinamento. La prassi degli stati sia quella risalente
al diciottesimo, diciannovesimo e alla prima metà del ventesimo secolo che
quella sviluppatasi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo
mostra come non si sia mai formata una regola di diritto internazionale
generale che proibisca l’adozione di una dichiarazione di
indipendenza” (opinione consultiva resa il 22 luglio 2010 dalla Corte
Internazionale di Giustizia);
- “Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17
febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli
autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro
qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti
nell’ambito della “cornice costituzionale” ma adottarono
tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di
rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice
dell’amministrazione provvisoria”;
- “Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle
istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare
nell’ordinamento giuridico all’interno del quale tali
istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non
erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta
di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità”;
11) iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state:
11) iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state:
a) già attuate, recentemente, in Scozia ed in Galles con il ricorso alla
consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di
autonomi Parlamenti e, nel 2014, la Scozia voterà un referendum per
conoscere la volontà degli Scozzesi in ordine alla dichiarazione di
indipendenza del Regno Unito;
b) già auspicate da altri popoli europei come quello catalano il cui
Parlamento ha approvato una specifica “Risoluzione”, in data 18
dicembre 1989, la quale riafferma solennemente il diritto del “Popolo
Catalano” all’esercizio di tale diritto;
c) già sollecitate nella V legislatura con la mozione n. 53 del 4 giugno
1991 ed oggi largamente sostenute dai cittadini veneti e dai cittadini di
altre regioni del nord Italia. Si osserva che i Presidente di Veneto,
Piemonte, Lombardia hanno assunto iniziativa di approfondimento giuridico
con pareri di ammissibilità costituzione favorevoli per l’indizione
di consultazioni popolari dirette nel senso indicato;
12) spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, anche sino all’indipendenza;
13) con la Risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 il Consiglio regionale del Veneto “invocava il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo sollecitava gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ad approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il “Popolo Veneto” - titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione - ha aderito all’ordinamento statuale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria”;
tanto premesso e richiamato,
12) spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, anche sino all’indipendenza;
13) con la Risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 il Consiglio regionale del Veneto “invocava il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo sollecitava gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ad approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il “Popolo Veneto” - titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione - ha aderito all’ordinamento statuale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria”;
tanto premesso e richiamato,
approva
la seguente Risoluzione:
“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente
riconoscendo
la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;
richiamati
i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,
ribadisce
il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo
impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto
ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione sino anche alla dichiarazione di indipendenza;
impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del
Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto
a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione.