Stephen Hawckins

Noi esseri umani siamo dei tipi curiosi. Siamo sempre a caccia di risposte. Le inseguiamo sui terreni più ardui, chiedendoci se la vita ha un significato. Penserete che si tratti di una questione filosofica, ma, secondo me, la Filosofia è morta. La risposta è nella Scienza. Stephen Hawckins, Disegno dell’Universo, parte II.


... e miglior ventura per noi sarebbe se i problemi di Firenze e della Toscana fossero visti e risolti con l’ occhio e le decisioni dei Fiorentini e dei Toscani”. Anonimo toscano

Chi nella vita crede di procedere senza le sacre leggi della logica e della matematica, si pasce di confusione. Leonardo da Vinci

domenica 28 luglio 2013

La Risoluzione 44

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA


IL DIRITTO DEL POPOLO VENETO ALLA COMPIUTA ATTUAZIONE DELLA PROPRIA AUTODETERMINAZIONE

presentata il 5 ottobre 2012 dal Consigliere Foggiato, Caner, Bond, Finco, Bozza, Furlanetto, Pettenò, Sandri, Baggio, Bassi, Cappon, Cenci, Corazzari, Lazzarini, Possamai, Tosato, Ciambetti, Conte, Finozzi, Manzato e Stival


Il Consiglio regionale del Veneto


PREMESSO CHE:
1) è principio universalmente riconosciuto quello secondo il quale la legittimità di un ordinamento sovrano risiede solo nel “consenso del popolo”;
2) il “Popolo Veneto” è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell’attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà;
3) il “Popolo Veneto” é giuridicamente riconosciuto tale anche dall’attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all’articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”;
4) è nella facoltà del “Popolo Veneto” invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell’atto di adesione del Veneto all’ordinamento statuale italiano del 1866;
5) proprio l’articolo 10 della Costituzione italiana prevede che l’ordinamento giuridico dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
6) anche l’adesione del Veneto al Regno italiano con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta, caratterizzato, per la verità, da una serie di azioni truffaldine messe in atto dal Regno d’Italia;
7) oggi il Popolo Veneto intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale;
8) l’aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del Popolo Veneto poggia, tra l’altro, su numerose norme dei diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all’autodeterminazione dei popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero;
9) l’autodeterminazione dei popoli è diritto solennemente proclamato e riconosciuto:
- dalla “Carta” dell’ONU all’articolo 1 comma 2 e all’articolo 55;
- dalla “Risoluzione” n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1980 della Assemblea Generale ONU;
- dal “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- dalla “Risoluzione” n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970 dell’Assemblea Generale ONU;
- dall’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 parte (VIII) articoli 29-30;
- dalla “Dichiarazione” adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri dei 1 - 4 luglio 1976 - articolo 5;
10) la Corte internazionale di Giustizia ha chiarito che:
- “il principio del diritto dei popoli all’autodeterminazione, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza della corte, costituisce uno dei principi essenziali dei diritto internazionale contemporaneo”;
- “uno del principali sviluppi intervenuti nel diritto internazionale a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo é rappresentato dall’emergere di un diritto all’autodeterminazione spettante ai popoli di territori non autonomi o ai popoli sottoposti a dominio straniero. È perfettamente concepibile che un atto - quale una dichiarazione di indipendenza - non sia in violazione dei diritto internazionale senza tuttavia costituire l’esercizio di un diritto conferito da tale ordinamento. La prassi degli stati sia quella risalente al diciottesimo, diciannovesimo e alla prima metà del ventesimo secolo che quella sviluppatasi a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo mostra come non si sia mai formata una regola di diritto internazionale generale che proibisca l’adozione di una dichiarazione di indipendenza” (opinione consultiva resa il 22 luglio 2010 dalla Corte Internazionale di Giustizia);
- “Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell’ambito della “cornice costituzionale” ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell’amministrazione provvisoria”;
- “Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell’ordinamento giuridico all’interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità”;
11) iniziative di difesa, esercizio ed attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli sono state:
a) già attuate, recentemente, in Scozia ed in Galles con il ricorso alla consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di autonomi Parlamenti e, nel 2014, la Scozia voterà un referendum per conoscere la volontà degli Scozzesi in ordine alla dichiarazione di indipendenza del Regno Unito;
b) già auspicate da altri popoli europei come quello catalano il cui Parlamento ha approvato una specifica “Risoluzione”, in data 18 dicembre 1989, la quale riafferma solennemente il diritto del “Popolo Catalano” all’esercizio di tale diritto;
c) già sollecitate nella V legislatura con la mozione n. 53 del 4 giugno 1991 ed oggi largamente sostenute dai cittadini veneti e dai cittadini di altre regioni del nord Italia. Si osserva che i Presidente di Veneto, Piemonte, Lombardia hanno assunto iniziativa di approfondimento giuridico con pareri di ammissibilità costituzione favorevoli per l’indizione di consultazioni popolari dirette nel senso indicato;
12) spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, anche sino all’indipendenza;
13) con la Risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998 il Consiglio regionale del Veneto “invocava il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo sollecitava gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica italiana a definire ad approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il “Popolo Veneto” - titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione - ha aderito all’ordinamento statuale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria”;
tanto premesso e richiamato,
approva

la seguente Risoluzione:
“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente
riconoscendo

la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;
richiamati

i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,
ribadisce

il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo
impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto

ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione sino anche alla dichiarazione di indipendenza;
impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto

a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione.

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